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SPECIALE Pubblicità aiuti e sovvenzioni

obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE xxxxxx (inserisci il codice fiscale della tua azienda) https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx”.

L’articolo 125bis della Legge n.124/2017 prevede che entro il 30 giugno di ogni
anno i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 c.c., e redigono il
bilancio in forma ordinaria, devono pubblicare nelle note integrative del bilancio di
esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi
carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi
effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui
all’articolo 2bis del D.Lgs. n. 33/2013.
Adempimento diverso nella forma, ma non nel contenuto, per i soggetti che
redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435bis c.c. e quelli comunque non tenuti
alla redazione della nota integrativa i quali sono chiamati ad assolve al medesimo
obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi sui propri siti
internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di
questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Per
questi ultimi, almeno secondo il tenore letterale della norma, non è infatti possibile
utilizzare la nota integrativa per assolvere all’obbligo pubblicitario, anche se la
stessa è redatta ai fini del bilancio di esercizio.


Soggetti
che redigono bilancio ordinario Nota integrativa
Altri
soggetti Sito internet portali digitali delle
associazioni
di categoria di appartenenza

NOTA BENE Per il solo anno 2021, l’articolo 11sexiesdecies del DL n. 52/2021 ha
prorogato il termine di decorrenza delle sanzioni correlate all’inosservanza dei
predetti obblighi al gennaio 2022. Questo significa che per l’anno 2021
l’adempimento è tuttora vigente. La norma si estrinseca, piuttosto, in un periodo di
moratoria delle sole sanzioni, che torneranno ad essere applicabili dal 2022 nel caso
in cui l’inadempimento dovesse protrarsi.

Pertanto, i soggetti interessati, per evitare l’applicazione delle sanzioni, entro il 31
dicembre p.v. dovranno adempiere gli obblighi pubblicitari sugli aiuti e/o le
sovvenzioni ricevute in nota integrativa o sui propri siti internet oppure sui siti
internet delle Associazioni di categoria di appartenenza.

Oggetto dell’informazione


Informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o
in natura, “non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o
risarcitoria”, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni nonché dai
soggetti di cui all’articolo 2bis del decreto legislativo n. 33/2013 nell’esercizio
finanziario precedente.

Costituiscono, quindi, oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni
a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da
rapporti economici a carattere sinallagmatico.

Possono avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse
strumentali.

Esclusioni


Sono esclusi dalla disciplina:

i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni
fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate
condizioni). Sono tipici esempi di questa categoria i contributi a fondo perduto
erogati dall’Amministrazione Finanziaria a causa del Covid19 e i crediti di
imposta relativi al comparto Transizione 4.0;

le attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta. Alla
presente fattispecie possono essere ricondotte le tariffe omnicomprensive e
quelle incentivanti erogate dal GSE, comunque riconducibili al novero delle
prestazioni eseguite sulla base di un obbligo contrattuale;

la retribuzione per un incarico ricevuto;

le retribuzioni che sono dovute a titolo di risarcimento.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, la
registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione
nella sezione trasparenza prevista dal sito internet istituzionale, operata dai
soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa
disciplina, sostituisce gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti
beneficiari di cui al comma 125bis a condizione, tuttavia, che venga dichiarata
l’esistenza dei predetti aiuti nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non
tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in
mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.


Limite di valore


Se l’importo complessivo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi
retribuiti e comunque dei vantaggi economici ricevuti dal soggetto beneficiario è
inferiore, nel periodo considerato, al valore di € 10.000 non vi è obbligo di
pubblicazione.

Informazioni da pubblicare


Preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il
pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

→ denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

→ denominazione del soggetto erogante;

→ somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

→ data di incasso;

→ causale.

Regime sanzion
atorio

L’inosservanza degli obblighi pubblicitari comporta una sanzione pari all’1% degli
importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione
accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia
ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione accessoria
consistente nella restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.


Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il
beneficio oppure, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente
per materia.

Come già accennato, entro questo termine, per evitare la sanzione
amministrativa, è necessario procedere secondo le indicazioni dell’articolo 1,
comma 125bis, utilizzando il canale specificatamente previsto in ragione del
proprio regime di rappresentazione contabile.

RICORDA Solo coloro che redigono il bilancio ordinario possono adempiere in
nota integrativa. Per tutti gli altri vale il sito internet.